Da Salvatore Cossu, emigrato a Sciaffusa tanti anni fa, riceviamo e, ringraziandolo, pubblichiamo:
Caro Carlo, anzitutto buongiorno. Se mi é consentito mi permetto di inviarti la notizia contenuta nell'articolo della "News ITALIA PRESS" e pubblicata di recente nella stampa degli o per gli italiani all'estero, al fine di pubblicarlo nel tuo sito, dando modo a coloro che non hanno avuto altrimenti altre opportunità di poterlo leggere, valutarlo ed eventualmente commentarlo. Ma soprattutto valutare l'operato di questa maggioranza cui é stato affidato il ruolo di doverci governare.
Il mio rammarico é quello di non averlo potuto inviare prima che si fosse andati a votare per eleggere il rinnovamento del parlamento Europeo. Chissà se sarebbe servito! Per quanto riguarda il mio personale commento, potrei sintetizzarlo dicendo che la comitiva BE+BO e soci, che attualmente ha in mano le redini del potere, abbia raggiunto lo scopo attuando la VENDETTA in modo di dare una lezione a quelli che (secondo loro) con i voti della circoscrizione estero, determinanti, abbia loro impedito di arrivare, anche nelle elezioni legislative del 2006, al POTERE.
Sperando di non avere disturbato e pregandoti, se é possibile, di inserire questo scritto fra la VOCE DEI CHIARAMONTESI LONTANI. Pertanto, ringraziando colgo l'occasione di inviare a te e famiglia un caro saluto.
Salvatore Cossu, Svizzera.
PS: seguo e visito il SITO quotidianamente, è interessante come tanto prezioso per noi che, per motivi abbastanza, noti siamo costretti a vivere lontano dal nostro splendido paese.
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Ecco l'articolo della News ITALIA PRESS:
Imposta Ici. Beffa per gli italiani all'estero
Roma 2009-06-10 15:17:00 - La Legge 24/07/2008 n. 126, preceduta dal D.L. 27/05/2008 n.93, ha abolito il pagamento dell'Imposta Comunale Immobiliare (ICI) per i titolari di proprietà o usufrutto di un'unità immobiliare; ove il soggetto del diritto risulti effettivamente residente nell'alloggio. In termine tecnico, la normativa limita l'esenzione d'imposta per l'abitazione "principale".
La questione non chiariva, in prima istanza, la posizione ICI dei Connazionali residenti all'estero (come da risultanza AIRE) proprietari o usufruttuari di un unico alloggio in Patria ad uso esclusivo del titolare e della sua famiglia. La Risoluzione 12/DF del giugno 2008 sembrava aver definito, almeno in parte, la questione. Infatti, erano esentati dall'ICI i cittadini italiani residenti all'estero che esenti in forza dei regolamenti comunali prima dell'entrata in vigore del D.L. 93/2008. Insomma, c'erano cittadini italiani all'estero esentati ed altri non esentati.
Il difforme comportamento tributario, pur se opinabile, era passato. Ma la Risoluzione 1/DF 2009 ha, di fatto, ribaltato la situazione a tutto campo. La normativa non prevede, infatti, nessuna l'esenzione ICI per i cittadini italiani residenti all'estero proprietari o usufruttuari di un'unica proprietà immobiliare in Patria, pur se ad uso esclusivo. La ragione di una tale scelta legislativa è ravvisata nella circostanza che il regime, eventualmente più favorevole, per i soggetti dei quali abbiamo scritto determina una palese discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall'art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, proprio nei confronti di cittadini non italiani, non residenti nella penisola, ma ivi proprietari o usufruttuari di un'unica unità immobiliare sempre a loro uso esclusivo e, quindi, non locata.
Con la "corretta" applicazione di quanto significato, parecchi Connazionali all'estero dovranno, entro la metà di dicembre, pagare l'ICI per il 2008 e per il corrente anno. Del resto, anche le possibili aliquote ridotte previste per l'Imposta Comunale Immobiliare (Dlgs. 504/1992) non sono applicabili ai cittadini italiani residenti all'estero.
Non ci sono altri commenti da fare. Resta che gli italiani oltre frontiera, anche quelli residenti in Stati extra UE, dovranno pagare l'ICI per intero e per il biennio 2008/2009.
Per saperne di più, cliccare sul link seguente: http://www.newsitaliapress.it/pages/dettaglio.php?id_lnk=5_151285
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